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Sono state definite le modalità di fruizione del cosiddetto “bonus musica”, ovvero dell’agevolazione, introdotta dall’art. 7 del D.L. n. 91/2013, finalizzata a promuovere la musica e i nuovi talenti.
Tale agevolazione é riconosciuta sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 30% dei costi sostenuti dall’1.1.2014 al 31.12.2016, per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, che siano opere prime o seconde di nuovi talenti.
Il DM del 2 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, specifica quali sono le condizioni per la fruizione di tale bonus.
Le imprese interessate dall’agevolazione sono le seguenti:
• imprese produttrici di fonogrammi di cui all’art. 78 della Legge n. 633/41 e di videogrammi musicali;
• imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.
• Tali imprese dovranno essere già costituite alla data del 1° gennaio 2012.
Sono ammessi al beneficio, ai fini della determinazione del credito d’imposta, i seguenti costi:
• i compensi relativi allo sviluppo dell’opera, quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall’impresa per la sua realizzazione, nonché le spese per la formazione e l’apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo;
• le spese relative all’utilizzo e al nolo degli studi di registrazione;
• le spese per il noleggio e il trasporto di materiali e strumenti;
• le spese di post-produzione, montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell’opera;
• le spese di progettazione e realizzazione grafica;
• le spese di promozione e pubblicità dell’opera.
L’importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 100.000 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo pari a 30.000 euro.
Le spese sostenute devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il credito d’imposta é utilizzabile in compensazione mediante F24 e sarà riconosciuto alle imprese nei limiti dello stanziamento di risorse disponibili (4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016), nel rispetto dei limiti de minimis (regolamento UE n. 1407/2013) e fino all’importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d’imposta.
Le imprese interessate dovranno presentare istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di commercializzazione dell’opera.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/
Fonte: www.fisco7.it
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