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di Antimo di Geronimo
La domanda come strumento di pressione per ottenere l'applicazione della legge.
La legge di riforma dei conservatori e delle accademie, la n. 508 del
1999, estende il beneficio dell'equipollenza con la laurea anche ai vecchi diplomi.
Questo vantaggio, però, è subordinato alla frequenza di un corso integrativo di almeno
un anno di cui, a tutt'oggi, non si ha alcuna notizia. La cosa non deve sorprendere più
di tanto, specie se si considerano i tempi cosmici a cui ci ha ormai abituato
l'Amministrazione.
Tuttavia esistono mezzi e procedure assolutamente civili e non violente che, se usate
sistematicamente, possono dare i loro frutti.
Uno di questi è la pressione amministrativa. Essa consiste nell'indirizzare
all'amministrazione un gran numero di istanze, nel pieno rispetto della legge, in modo
tale da sollecitare gli "abitanti della stanza dei bottoni" a darsi da fare per
mettere in pratica quello che hanno promesso.
D'altra parte la mancata attivazione dei corsi integrativi "urta" come una
seconda eccedente con il principio dell'equipollenza che, invece, è entrato a far parte
del nostro ordinamento da quasi 6 mesi.
Nel frattempo le discriminazioni a danno dei diplomati di conservatorio e degli insegnanti
di Ed. musicale continuano come se la legge 508/99 non fosse mai esistita.
La presentazione del modulo predisposto obbligherà l'Amministrazione a spiegare il
perché di questa incongruenza e, in caso di impugnazione, potrebbe addirittura esporla al
risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo. A questo proposito l'estate
scorsa vi è stata una sentenza della Cassazione a sezioni unite, la n.500 del 1999, che
ha sancito la risarcibilità di tali interessi. In pratica, se la Pubblica Amministrazione
agisce con dolo o colpa, è tenuta a risarcire il cittadino.
Le domande vanno presentate presso i conservatori. Gli uffici di segreteria sono tenuti a
rilasciare ricevuta o, comunque il numero di protocollo con cui vengono registrate le
istanze.
Entro il termine di 30 giorni, salvo diversa indicazione dell'amministrazione stessa, lo
stesso ufficio dovrà dare comunicazione dell'esito del provvedimento. In caso contrario
il dirigente sarà responsabile del reato di omissione di atti d'ufficio.
Modello di domanda:
Al Direttore del Conservatorio
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Sede
Ogg. Domanda di ammissione ai corsi integrativi di cui al c.3° dell'art.4 della Legge 508/99.
Il sottoscritto (1)........................., nato a (2) ...............,
il (3)..................., residente in (4)................, alla via (5)...............,
n° (6)......., in possesso di diploma di (7)............,conseguito in data
(8)............, presso il conservatorio di.........., essendo in possesso di diploma di
scuola media superiore conseguito il (9)..................., presso
(10)............................
VISTI
Gli artt. 4, c.3, e 2, c. 5° della Legge n.508/99;
CHIEDE
Di essere ammesso ai corsi integrativi previsti dal citato art. 4, c.3
della Legge 598/99 al fine del conseguimento dei diplomi accademici di cui al c.5°
dell'art.2 della citata Legge 508/99.
In caso di eventuale diniego la S.V avrà cura di comunicare allo/a scrivente, entro i
termini di legge, così come disposto dagli artt.2 e 3 della Legge 241/90, la motivazione
del suddetto rifiuto.
Con osservanza
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(1) Cognome e nome;
(2) luogo di nascita;
(3) data di nascita;
(4) città;
(5) indirizzo;
(6) numero civico;
(7) specificare lo strumento o la scuola. Es. Violino oppure Composizione;
(8) indicare la data di rilascio specificata sul diploma;
(9) indicare la data di conseguimento del diploma di scuola media superiore;
(10) istituto che ha rilasciato il diploma. Es. Liceo Ginnasio Quinto Orazio Flacco di
Modena;
(11) città e data di presentazione della domanda,
(12) firma.
Riferimenti normativi:
Legge 508/99
Art. 2 comma 5: "Le istituzioni di cui all'articolo 1 (conservatori e accademie
n.d.r.) istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di
specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo
e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si
applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio
rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali
del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso".
Art. 4, comma 3: "Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne
facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono
istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del
conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h)".
Legge 241/90
Art. 2.
1.Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto
non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso
deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è
di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3.
1.Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere
motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato
dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e
reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità
cui è possibile ricorrere.
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