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Come ottenere l'equipollenza del diploma di conservatorio con la laurea.


di Antimo di Geronimo

La domanda come strumento di pressione per ottenere l'applicazione della legge.

La legge di riforma dei conservatori e delle accademie, la n. 508 del 1999, estende il beneficio dell'equipollenza con la laurea anche ai vecchi diplomi.
Questo vantaggio, però, è subordinato alla frequenza di un corso integrativo di almeno un anno di cui, a tutt'oggi, non si ha alcuna notizia. La cosa non deve sorprendere più di tanto, specie se si considerano i tempi cosmici a cui ci ha ormai abituato l'Amministrazione.
Tuttavia esistono mezzi e procedure assolutamente civili e non violente che, se usate sistematicamente, possono dare i loro frutti.
Uno di questi è la pressione amministrativa. Essa consiste nell'indirizzare all'amministrazione un gran numero di istanze, nel pieno rispetto della legge, in modo tale da sollecitare gli "abitanti della stanza dei bottoni" a darsi da fare per mettere in pratica quello che hanno promesso.
D'altra parte la mancata attivazione dei corsi integrativi "urta" come una seconda eccedente con il principio dell'equipollenza che, invece, è entrato a far parte del nostro ordinamento da quasi 6 mesi.
Nel frattempo le discriminazioni a danno dei diplomati di conservatorio e degli insegnanti di Ed. musicale continuano come se la legge 508/99 non fosse mai esistita.
La presentazione del modulo predisposto obbligherà l'Amministrazione a spiegare il perché di questa incongruenza e, in caso di impugnazione, potrebbe addirittura esporla al risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo. A questo proposito l'estate scorsa vi è stata una sentenza della Cassazione a sezioni unite, la n.500 del 1999, che ha sancito la risarcibilità di tali interessi. In pratica, se la Pubblica Amministrazione agisce con dolo o colpa, è tenuta a risarcire il cittadino.
Le domande vanno presentate presso i conservatori. Gli uffici di segreteria sono tenuti a rilasciare ricevuta o, comunque il numero di protocollo con cui vengono registrate le istanze.
Entro il termine di 30 giorni, salvo diversa indicazione dell'amministrazione stessa, lo stesso ufficio dovrà dare comunicazione dell'esito del provvedimento. In caso contrario il dirigente sarà responsabile del reato di omissione di atti d'ufficio.

Modello di domanda:


Al Direttore del Conservatorio
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Sede

Ogg. Domanda di ammissione ai corsi integrativi di cui al c.3° dell'art.4 della Legge 508/99.

Il sottoscritto (1)........................., nato a (2) ..............., il (3)..................., residente in (4)................, alla via (5)..............., n° (6)......., in possesso di diploma di (7)............,conseguito in data (8)............, presso il conservatorio di.........., essendo in possesso di diploma di scuola media superiore conseguito il (9)..................., presso (10)............................

VISTI

Gli artt. 4, c.3, e 2, c. 5° della Legge n.508/99;

CHIEDE

Di essere ammesso ai corsi integrativi previsti dal citato art. 4, c.3 della Legge 598/99 al fine del conseguimento dei diplomi accademici di cui al c.5° dell'art.2 della citata Legge 508/99.
In caso di eventuale diniego la S.V avrà cura di comunicare allo/a scrivente, entro i termini di legge, così come disposto dagli artt.2 e 3 della Legge 241/90, la motivazione del suddetto rifiuto.

Con osservanza

(11)--------------------------------- (12) -------------------------

(1) Cognome e nome;
(2) luogo di nascita;
(3) data di nascita;
(4) città;
(5) indirizzo;
(6) numero civico;
(7) specificare lo strumento o la scuola. Es. Violino oppure Composizione;
(8) indicare la data di rilascio specificata sul diploma;
(9) indicare la data di conseguimento del diploma di scuola media superiore;
(10) istituto che ha rilasciato il diploma. Es. Liceo Ginnasio Quinto Orazio Flacco di Modena;
(11) città e data di presentazione della domanda,
(12) firma.

Riferimenti normativi:

Legge 508/99
Art. 2 comma 5: "Le istituzioni di cui all'articolo 1 (conservatori e accademie n.d.r.) istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso".
Art. 4, comma 3: "Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h)".

Legge 241/90
Art. 2.
1.Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 3.
1.Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

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