Condividi su Facebook

News

La Riforma dei Conservatori


di Antimo di Geronimo
da "ScuolAmadeus" di febbraio 2000

Parità tra università e conservatori.
E' questa la novità sostanziale contenuta nel testo di riforma. A più di ottant'anni da quella legge del 1918 che fino a ieri regolava la vita dei conservatori, finalmente la formazione musicale ha ottenuto un provvedimento che pareggia il valore dei titoli rilasciati dai conservatori e dalle università, così come avviene in gran parte del mondo occidentale. Il testo prevede, comunque, anche una serie di disposizioni che cambiano totalmente la fisionomia di questi istituti, inquadrandoli secondo un'ottica di competitività tra i vari ambiti della formazione. Ecco le altre novità introdotte dalla riforma.

Alta formazione e specializzazione musicale.
Ai conservatori di musica è data facoltà di attribuirsi ordinamenti autonomi. Questo diritto discende direttamente dall'art.33 della Costituzione che attribuisce piena autonomia alle istituzioni di alta cultura. Viene sancito inequivocabilmente il principio della parità tra studi di livello universitario e di conservatorio e viene disposto il passaggio di competenza di questi ultimi dal ministero della pubblica istruzione a quello dell'università. Di qui l'obbligo di provvedere all'alta formazione musicale, alla ricerca, alla specializzazione ed anche e soprattutto alla produzione. Finisce, per ora sulla carta della legge, l'era dei conservatori chiusi al territorio e comincia quella del coinvolgimento e dell'interazione tra realtà locali ed istituzioni. Al fine di rendere possibili queste iniziative, i conservatori vengono dotati di personalità giuridica, ovvero della possibilità di compiere atti giuridici che comportino modificazioni del patrimonio dell'istituzione, come ad esempio l'accettazione di donazioni. Vengono inoltre muniti di autonomia statutaria ( potranno darsi regole in piena libertà), didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alla normativa vigente, ma sempre nel rispetto dei principi generali del diritto. Il legislatore riafferma il principio della libertà di agire, ma ribadisce ovviamente la necessità di non commettere arbitri.

Durata dei corsi e requisiti per l'accesso.
Cambiano totalmente anche le regole per l'accesso degli studenti ai corsi. Termina l'era del diplomato di conservatorio munito della sola terza media. Per essere ammessi ai corsi, che avranno durata quinquennale, bisognerà possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'apprendistato dei vari strumenti, invece, avverrà negli appositi indirizzi previsti nella riforma dei cicli scolastici ed avrà il suo coronamento nel quinquennio post secondario. Gli alunni iscritti in data precedente all'entrata in vigore della legge potranno scegliere se continuare i corsi già iniziati seguendo il nuovo ordinamento, oppure completarli con le vecchie norme.

I nuovi titoli di studio.
Cambia anche il nome delle istituzioni scolastiche musicali , che non si chiameranno più conservatori, ma istituti superiori di studi musicali. I titoli rilasciati da questi istituti, pur non acquisendo la denominazione di lauree, prenderanno il nome di titoli accademici di 1° e 2° grado, in conformità con gli analoghi titoli rilasciati dalle università che verranno indicati con i termini di laurea (L) e laurea specialistica (LS). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verranno definite le equipollenze tra lauree e diplomi accademici, dando la possibilità ai diplomati degli istituti musicali di accedere ai concorsi nella pubblica amministrazione per le qualifiche funzionali dove è previsto il possesso della laurea.

Le disposizioni per i docenti.
I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge conserveranno i diritti acquisiti, per quanto riguarda il mantenimento del rapporto a tempo indeterminato, e verranno inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Negli stessi ruoli verranno inquadrati anche i docenti precari, se immessi in ruolo mediante lo scorrimento delle vecchie graduatorie. Per quanto riguarda i nuovi assunti, invece, viene definitivamente a cadere la possibilità del cosiddetto posto fisso. Coloro che diventeranno titolari di incarichi di insegnamento per la prima volta e dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, potranno stipulare contratti della durata massima di 5 anni, salvo la possibilità di eventuali rinnovi. La riforma fa proprie le posizioni di chi ha sostenuto per anni che la scarsa produttività di alcuni conservatori fosse dovuta in gran parte all'impossibilità di intervenire sui docenti, in modo da favorire un maggiore impegno e una maggiore responsabilità, in vista del raggiungimento degli obiettivi didattici. Il contratto a tempo determinato dovrebbe costituire, quindi, un incentivo per migliorare la qualità dell'impegno individuale con ricadute positive sull'azione didattica.

Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
I neonati istituti superiori per gli studi musicali saranno dotati di un apposito organismo nazionale che esprimerà pareri e formulerà proposte sui regolamenti adottati dagli istituti, sulla didattica, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell'offerta formativa. Il CNAM, è questa la sigla con cui verrà indicato il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sarà composto per tre quarti da componenti eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, compresa anche una rappresentanza degli alunni. Per quanto riguarda i restanti componenti, una parte sarà nominata dal Ministro dell'università e l'altra verrà designata dal Consiglio universitario nazionale (CUN). E' prevista comunque una disciplina transitoria , dal momento che le operazioni che porteranno all'insediamento del CNAM, nella sua veste definitiva, comprenderanno un periodo non inferiore a due anni. Risibile peraltro l'impegno di spesa previsto per il funzionamento dell'organismo: 200 milioni.

Validità dei diplomi.
I diplomi conseguiti prima della riforma conservano la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento ed ai corsi di specializzazione. Non hanno valore, invece, per l'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione. Non è stata accettata la proposta contenuta nel testo originario, che prevedeva l'immediato riconoscimento dell'equipollenza alla laurea anche per i vecchi titoli. Tuttavia, per i diplomati in possesso di diploma di scuola media secondaria di secondo grado, che ne facciano richiesta, è prevista la possibilità di frequentare appositi corsi della durata di almeno un anno, al termine dei quali verrà loro rilasciato il titolo equipollente alla laurea. Sebbene a prima vista l'attuale disposizione sembrerebbe penalizzare i diplomati nei confronti dei laureati, in realtà il fatto di mantenere separati gli ambiti musicali ed universitari reca anche alcuni vantaggi. Gli studenti di musica, infatti, potranno continuare a frequentare contemporaneamente l'università.. Cosa che invece non sarebbe stata possibile se i comparti fossero stati unificati, in quanto la frequenza di due atenei è vietata dalla legge.

2016 © Edumus.com è proprietà di Export Digitale Srl - Sede legale e operativa: Via L. de Libero, 8 - 04022 Fondi (LT) -
P.IVA, C.F. e CCIAA di Latina IT02851780599 - Cap. Soc. 10.000€ i.v. - REA: LT-204311

--