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di Antimo di Geronimo
da "ScuolAmadeus" di febbraio 2000
Parità tra università e conservatori.
E' questa la novità sostanziale contenuta nel testo di riforma. A più di ottant'anni da
quella legge del 1918 che fino a ieri regolava la vita dei conservatori, finalmente la
formazione musicale ha ottenuto un provvedimento che pareggia il valore dei titoli
rilasciati dai conservatori e dalle università, così come avviene in gran parte del
mondo occidentale. Il testo prevede, comunque, anche una serie di disposizioni che
cambiano totalmente la fisionomia di questi istituti, inquadrandoli secondo un'ottica di
competitività tra i vari ambiti della formazione. Ecco le altre novità introdotte dalla
riforma.
Alta formazione e specializzazione musicale.
Ai conservatori di musica è data facoltà di attribuirsi ordinamenti autonomi. Questo
diritto discende direttamente dall'art.33 della Costituzione che attribuisce piena
autonomia alle istituzioni di alta cultura. Viene sancito inequivocabilmente il principio
della parità tra studi di livello universitario e di conservatorio e viene disposto il
passaggio di competenza di questi ultimi dal ministero della pubblica istruzione a quello
dell'università. Di qui l'obbligo di provvedere all'alta formazione musicale, alla
ricerca, alla specializzazione ed anche e soprattutto alla produzione. Finisce, per ora
sulla carta della legge, l'era dei conservatori chiusi al territorio e comincia quella del
coinvolgimento e dell'interazione tra realtà locali ed istituzioni. Al fine di rendere
possibili queste iniziative, i conservatori vengono dotati di personalità giuridica,
ovvero della possibilità di compiere atti giuridici che comportino modificazioni del
patrimonio dell'istituzione, come ad esempio l'accettazione di donazioni. Vengono inoltre
muniti di autonomia statutaria ( potranno darsi regole in piena libertà), didattica,
scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alla normativa
vigente, ma sempre nel rispetto dei principi generali del diritto. Il legislatore
riafferma il principio della libertà di agire, ma ribadisce ovviamente la necessità di
non commettere arbitri.
Durata dei corsi e requisiti per l'accesso.
Cambiano totalmente anche le regole per l'accesso degli studenti ai corsi. Termina l'era
del diplomato di conservatorio munito della sola terza media. Per essere ammessi ai corsi,
che avranno durata quinquennale, bisognerà possedere un diploma di scuola secondaria di
secondo grado. L'apprendistato dei vari strumenti, invece, avverrà negli appositi
indirizzi previsti nella riforma dei cicli scolastici ed avrà il suo coronamento nel
quinquennio post secondario. Gli alunni iscritti in data precedente all'entrata in vigore
della legge potranno scegliere se continuare i corsi già iniziati seguendo il nuovo
ordinamento, oppure completarli con le vecchie norme.
I nuovi titoli di studio.
Cambia anche il nome delle istituzioni scolastiche musicali , che non si chiameranno più
conservatori, ma istituti superiori di studi musicali. I titoli rilasciati da questi
istituti, pur non acquisendo la denominazione di lauree, prenderanno il nome di titoli
accademici di 1° e 2° grado, in conformità con gli analoghi titoli rilasciati dalle
università che verranno indicati con i termini di laurea (L) e laurea specialistica (LS).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verranno definite le equipollenze
tra lauree e diplomi accademici, dando la possibilità ai diplomati degli istituti
musicali di accedere ai concorsi nella pubblica amministrazione per le qualifiche
funzionali dove è previsto il possesso della laurea.
Le disposizioni per i docenti.
I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge conserveranno i diritti
acquisiti, per quanto riguarda il mantenimento del rapporto a tempo indeterminato, e
verranno inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Negli stessi ruoli verranno inquadrati
anche i docenti precari, se immessi in ruolo mediante lo scorrimento delle vecchie
graduatorie. Per quanto riguarda i nuovi assunti, invece, viene definitivamente a cadere
la possibilità del cosiddetto posto fisso. Coloro che diventeranno titolari di incarichi
di insegnamento per la prima volta e dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni,
potranno stipulare contratti della durata massima di 5 anni, salvo la possibilità di
eventuali rinnovi. La riforma fa proprie le posizioni di chi ha sostenuto per anni che la
scarsa produttività di alcuni conservatori fosse dovuta in gran parte all'impossibilità
di intervenire sui docenti, in modo da favorire un maggiore impegno e una maggiore
responsabilità, in vista del raggiungimento degli obiettivi didattici. Il contratto a
tempo determinato dovrebbe costituire, quindi, un incentivo per migliorare la qualità
dell'impegno individuale con ricadute positive sull'azione didattica.
Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
I neonati istituti superiori per gli studi musicali saranno dotati di un apposito
organismo nazionale che esprimerà pareri e formulerà proposte sui regolamenti adottati
dagli istituti, sulla didattica, sul reclutamento del personale docente e sulla
programmazione dell'offerta formativa. Il CNAM, è questa la sigla con cui verrà indicato
il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sarà composto per tre
quarti da componenti eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e
amministrativo, compresa anche una rappresentanza degli alunni. Per quanto riguarda i
restanti componenti, una parte sarà nominata dal Ministro dell'università e l'altra
verrà designata dal Consiglio universitario nazionale (CUN). E' prevista comunque una
disciplina transitoria , dal momento che le operazioni che porteranno all'insediamento del
CNAM, nella sua veste definitiva, comprenderanno un periodo non inferiore a due anni.
Risibile peraltro l'impegno di spesa previsto per il funzionamento dell'organismo: 200
milioni.
Validità dei diplomi.
I diplomi conseguiti prima della riforma conservano la loro validità ai fini dell'accesso
all'insegnamento ed ai corsi di specializzazione. Non hanno valore, invece, per
l'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione. Non è stata accettata la
proposta contenuta nel testo originario, che prevedeva l'immediato riconoscimento
dell'equipollenza alla laurea anche per i vecchi titoli. Tuttavia, per i diplomati in
possesso di diploma di scuola media secondaria di secondo grado, che ne facciano
richiesta, è prevista la possibilità di frequentare appositi corsi della durata di
almeno un anno, al termine dei quali verrà loro rilasciato il titolo equipollente alla
laurea. Sebbene a prima vista l'attuale disposizione sembrerebbe penalizzare i diplomati
nei confronti dei laureati, in realtà il fatto di mantenere separati gli ambiti musicali
ed universitari reca anche alcuni vantaggi. Gli studenti di musica, infatti, potranno
continuare a frequentare contemporaneamente l'università.. Cosa che invece non sarebbe
stata possibile se i comparti fossero stati unificati, in quanto la frequenza di due
atenei è vietata dalla legge.
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